Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità di aderire alla Rottamazione Quater, prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Vediamo come aderire e fare richiesta
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto nuove misura per la pace fiscale proponendo la Rottamazione Quater e prevedendo una proroga rispetto al temine iniziale del 30 aprile 2023. In pratica i contribuenti fino al 30 giugno 2023 avranno la possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle esattoriali pendenti versando solo il capitale e le spese di notifica. La norma ha, inoltre, previsto l’annullamento automatico (“Stralcio”) dei carichi di importo residuo fino a mille euro. Tuttavia, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale, comunicando la propria decisione all’agente di riscossione entro il 31 marzo 2023 e pubblicando il relativo provvedimento sul proprio sito istituzionale.
Rottamazione quater: come funziona
La definizione agevolata si applica ai debiti affidati all’agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi quelli:
- Contenuti in cartelle non ancora notificate;
- Interessati da una precedente sospensione o rateizzazione;
- Oggetto di una precedente sanatoria, anche se decaduto per mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento.
Per quanto riguarda le cartelle di importo inferiore ai 1000 euro sono oggetto di stralcio tutto quelle affidate all’agente di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Il meccanismo di annullamento delle cartelle avviene in maniera automatica.
Per la rottamazione invece bisogna inoltrare una specifica richiesta. In questo caso è prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive, e i diritti di notifica, senza pagare dunque interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Per le multe stradali, invece, la definizione comporta l’esenzione dal pagamento degli interessi e dell’aggio.
In caso di pagamento rateale la prima e la seconda rata di pagamento, di importo pari al 10% delle somme complessive dovute, scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le rate successive avranno come scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Rottamazione Quater: tutte le scadenze da tenere a mente
30 giugno: termine ultimo per inoltrare la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui si intende pagare il debito e rinunciando ai giudizi pendenti.
30 settembre: l’agenzia delle entrate comunica gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli già stralciati ex legge n.197/22, indicando la scadenza delle singole rate.
31 ottobre: scadenza per pagare in un’unica soluzione tutti i debiti o scadenza della prima rata di pagamento
Saldo e stralcio 2023: debiti inclusi e debiti esclusi
Rientrano nel meccanismo della definizione agevolata tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per la rottamazione, e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre per il 2015 per lo stralcio. Sono inclusi i carichi degli enti di previdenza privati, purché ci sia stata apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Vantaggi dell’adesione alla rottamazione quater
Richiedere la rottamazione Quater presente diversi vantaggi. Infatti relativamente ai debiti rientranti nell’ambito di applicazione della definizione agevolata l’ente di riscossione prevede:
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ma anche dei termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni ancora in corso alla data di presentazione della domanda
- l’impossibilità di avviare nuove misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche)
- il blocco delle eventuali procedure esecutive in corso (a meno che non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo) ed estinzione delle procedure avviate con il pagamento della prima rata.
Eventuali fermi amministrativi ed ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda resteranno in essere.
Inoltre il debitore, sempre relativamente ai debiti definibili, non può essere più considerato inadempiente e ha la possibilità di ottenere il rilascio del DURC.
Come fare domanda
Per fare richiesta di rottamazione il contribuente deve presentare domanda in modalità online, collegandosi nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si può fare richiesta in area riservata utilizzando le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi o in area pubblica.
Bisogna compilare tutti i campi, assumendosi l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
Se si è in possesso di SPID basta accedere all’area riservata senza allegare documenti. Diversamente in modalità pubblica si presenta la richiesta allegando copia del documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva e indicando un indirizzo mail di contatto.
Si può anche richiedere preventivamente un prospetto informativo dei carichi pendenti, delle somme da esborsare e delle varie scadenze previste dall’adesione alla rottamazione. In tal modo il contribuente può valutare l’impegno economico da assumersi e anche l’eventuale convenienza di presentare più istanze per le varie posizioni debitorie.
Nella domanda bisogna anche specificare se si desidera pagare il debito in un’unica soluzione o in un massimo di 18 in 5 anni.
Entro il 30 settembre l’ente di riscossione comunica al contribuente l’accoglimento oppure il diniego con la motivazione. Nel caso di accoglimento il contribuente riceve un prospetto con l’ammontare complessivo delle somme dovute, le scadenze e l’importo delle rate, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per un’eventuale domiciliazione dei pagamenti.