Il ritardo o mancato pagamento delle rate del mutuo può portare a conseguenze molto negative, scopriamo insieme quali e come tutelarsi nel caso non si riuscisse più a provvedere al rimborso del mutuo.
Il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo apre scenari molto negativi per il debitore. Dall’applicazione dei tassi di mora, alla segnalazione al sistema delle informazioni creditizie (SIC) come cattivo pagatore, fino all’espropriazione della casa con successiva vendita all’asta, queste sono le conseguenze, quando non si rispettano gli obblighi contrattuali.
Le conseguenze del ritardo nel pagamento delle rate del mutuo
Gli interessi di mora
Il ritardo di pagamento di una rata si ha quando si versa la rata tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della stessa. In questo caso il debitore è definito moroso ed è tenuto a pagare gli interessi di mora che rappresentano un risarcimento per il creditore per il ritardato pagamento.
In sintesi, se il ritardo è inferiore ai 30 gg il debitore non subisce alcuna conseguenza; se il pagamento avviene dal 30 ° giorno in poi scattano gli interessi di mora, che sono superiori al tasso di interesse del mutuo proprio per disincentivare i ritardi. Ricordiamo, però, che essi non devono superare la soglia del tasso di usura e sono calcolati dal giorno del ritardo fino al pagamento della rata con la seguente formula
Interessi di mora = giorni di ritardo x rata x tasso annuo di mora / 365
Agli interessi di mora spesso si aggiungono altre spese accessorie commissioni di insoluto, lettera di sollecito, spese di recupero crediti, ecc.
La segnalazione al CRIF
La banca provvede direttamente alla segnalazione al CRIF, per ritardi superiori ai 30 giorni dalla scadenza anche nel pagamento di una sola rata. In caso di prima segnalazione, essa viene resa visibile sul Sic al mancato pagamento per 2 mesi consecutivi (o 2 rate).
La banca ha l’obbligo di informare il cliente 15 giorni prima della segnalazione cosicché egli possa provvedere immediatamente al pagamento ed evitare la segnalazione, mentre per i ritardi successivi la segnalazione avviene in maniera automatica e il cliente ne viene informato tramite le comunicazioni periodiche dell’istituto di credito.
La segnalazione al Crif come cattivo pagatore comporta una serie di conseguenze negative nell’accesso futuro al credito, tant’è che oggi l’unica forma di finanziamento possibile per i cattivi pagatori è la cessione del quinto.
La decadenza dai termini e la risoluzione del contratto
Ritardi ripetuti o, addirittura, definitivi mancati pagamenti comportano, la decadenza dai termini di rateizzazione nonché la risoluzione del contratto di inadempimento. Per il debitore ciò significa l’obbligo di restituire immediatamente il capitale con tutti gli oneri accessori maturati e, in caso di mancata restituzione, il recupero coattivo del credito tramite le relative procedure giudiziarie esecutive, pignoramento e vendita dell’immobile concesso in ipoteca.
Se nel contratto di mutuo risulta anche la figura di un garante, viene chiamato ad adempiere i suoi obbligo di fideiussore.
Ricordiamo, la banca può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- Mancato pagamento anche di una sola rata;
- Ritardo nel pagamento di oltre 180 giorni dalla scadenza anche di una sola rata;
- Ritardo tra i 30 e 180 giorni dalla scadenza nel pagamento delle rate per più di 7 volte anche non consecutive (per i mutui stipulato dopo il 2016 sono 18 le rate non pagate necessarie per far scattare il pignoramento)
Il nostro consiglio: prevenire
Qualora ci si trovi in difficoltà ad adempiere con regolarità agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo è opportuno rivolgersi subito al proprio Istituto di Credito per valutare un possibile accordo tra le parti che scongiuri le conseguenze più dure, derivanti dalle procedure esecutive.
La banca ha tutto l’interesse a trovare una soluzione bonaria, perché le procedure esecutive sono lunghe ed onerose e non è detto che vadano sempre a buon fine. Anche la vendita all’asta dell’immobile pignorato può avvenire a un prezzo molto inferiore rispetto al suo valore e, dunque, potrebbe non soddisfare l’intero credito vantato per cui la banca, in genere, è sempre disponibile a valutare accordi di vario tipo per mettere il debitore nelle condizioni di far fronte ai propri impegni. Le soluzioni possono essere di vario tipo:
- Rifinanziamento totale o parziale del credito;
- Allungamento del periodo di ammortamento per abbassare la rata del mutuo;
- Pagamento per un periodo breve dei soli interessi per poi riprendere con rate comprensive anche della quota capitale;
- Il differimento totale o parziale del pagamento delle rate;
- Rinegoziazione del tasso di interesse;
- Verifica dei requisiti per accedere alla sospensione temporanea delle rate con l’allungamento della durata del mutuo di un periodo pari a quello dell’interruzione.
Infine, ti ricordiamo la possibilità di trasferire il mutuo, in qualunque momento e senza alcun costo aggiuntivo, presso un’altra banca che offra un tasso di interesse più conveniente, tramite la portabilità o surroga del mutuo.