Bonus Prima Casa Under 36: proroga per il 2023

Prorogato fino per tutto il 2023 il Bonus Prima Casa Under 36. Scopriamo i requisiti e le agevolazioni previste.

La legge di bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre le agevolazioni previste dal Bonus Prima Casa Under 36, confermando al tempo stesso i mutui agevolati per l’acquisto della prima casa e il fondo di solidarietà per i mutui di una prima casa.

I contratti di lavoro atipici, le difficoltà del mercato occupazionale, il carovita rendono sempre più difficile l’acquisto di un immobile e l’accesso al credito da parte dei giovani, che non sempre dispongono delle somme necessarie per far fronte alle spese preliminari.

D’altra parte gli Istituti di Credito sono reticenti a concedere mutui ai giovani senza le dovute garanzie di rimborso. Spesso, infatti, viene richiesta la figura di un garante che si impegni a rimborsare le rate del mutuo in caso di insolvenza, il che obbliga spesso i genitori a firmare una fideiussione per gli obblighi contratti dai propri figli.

Il Bonus Prima Casa Under 36, introdotto con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis e poi prorogato fino a fine 2022, intendeva incentivare l’acquisto da parte dei giovani di un immobile da destinare a prima abitazione.  

Con la proroga fino al 31 dicembre del Bonus Prima Casa Under 36 sono ammessi al beneficio tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 purché presentino i requisiti richiesti.

In particolare, viene garantito l’accesso prioritario al Fondo di Garanzia Consap, che prevede una copertura all’80% della quota capitale per finanziamenti pari a massimo 250.00 euro.

Requisiti per richiedere il Bonus Prima Casa Under 36

Richiedenti under 36

Ciò significa che per tutto il 2023 potranno beneficiare delle agevolazioni tutti coloro che non abbiano ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui si stipula il rogito. In caso di comproprietà basta anche che uno solo dei richiedenti rispetti il limite di età.

ISEE inferiore a 40.000 €

Il richiedente deve in possesso della relativa attestazione in corso di validità, che va dunque richiesta in una data antecedente la stipula dell’atto. (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).

Acquisto di immobili ad uso abitativo non di lusso

L’immobile, dunque, non deve appartenere alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Non essere proprietario di altro immobile

Ciò significa che non bisogna essere titolare, anche in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto di acquisto;

Non possedere altro immobile acquistato con l’agevolazione Prima Casa

Non accedono al beneficio, dunque, i titolari, anche per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, con l’agevolazione Bonus Prima Casa.

È prevista, comunque, la possibilità di accedere al beneficio vendendo il primo immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

L’immobile oggetto del beneficio deve trovarsi nel Comune di residenza del richiedente

Diversamente è prevista per il richiedente/i richiedenti la possibilità di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data dell’acquisto.

Il bonus si applica anche alle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria, e purché siano destinate a servizio dell’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Inoltre, esse possono essere acquistate anche con atto separato rispetto a quello dell’abitazione principale, purché stipulato nei limiti temporali previsti per il godimento del beneficio.

Sono ammessi al beneficio anche gli immobili acquistati tramite asta.

Il beneficio non è applicabile ai contratti preliminari di vendita ma solo agli atti per trasferimento a titolo di proprietà (o quota di comproprietà) e il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione.

Agevolazioni previste dal Bonus Prima Casa under 36

  • Esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
  • Per acquisti soggetti ad IVA, riconoscimento di un credito di imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto.
  • Esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per tutti i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dell’immobile oggetto del bonus.

Utilizzo del credito di imposta riconosciuto dal Bonus Prima Casa Under 36

Il credito di imposta può essere utilizzato per:

  • Pagare le imposte di registro, ipotecaria, catastale sulle successioni e donazioni, sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • Saldare l’IRPEF dovuto in base alla dichiarazione da presentare dopo la data di acquisto;
  • Compensare somme dovute tramite F24 con codice tributo 6928.

Come funzionano le agevolazioni in caso di acquisto in comproprietà

In caso di acquisto in comproprietà il vantaggio fiscale va calcolato pro-quota per ogni proprietario.

Se uno solo degli acquirenti ha i requisiti per accedere al Bonus Prima casa Under 36, l’agevolazione spetta solo per la quota di proprietà dell’under 36 avente diritto.

L’altro comproprietario pagherà le imposte in misura ordinaria relativamente alla sua quota di proprietà.

Cosa succede in caso di dichiarazione mendace

Gli acquirenti che beneficiano dell’agevolazione senza averne i requisiti, saranno tenuti a versare le imposte dovute, gli interessi e una sanzione amministrativa del 30%.

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