Sospensione rate mutuo: come ottenerla

Rate mutuo: hai problemi con i pagamenti? Fino al 31 dicembre 2017 puoi accedere al fondo di solidarietà prima casa ed ottenere una sospensione.

Può capitare a tutti di avere delle difficoltà a pagare le rate mutuo del finanziamento. Ebbene, non andare nel panico. C’è qualcosa che puoi fare per risolvere questa situazione.

La soluzione si chiama Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa. Il fondo è stato introdotto in Italia dalla legge 244/2007. Chi è interessato ad ottenere la sospensione temporanea delle rate del mutuo deve inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre del 2017.

Quante volte puoi richiedere la sospensione rate mutuo

Puoi fare richiesta di sospensione delle rate non più di due volte, per un massimo di 18 mesi. Alla base della richiesta, però, devono esserci motivazioni fondate. Tra queste rientrano la perdita del posto di lavoro del titolare del mutuo oppure la presenza di condizioni di handicap grave o di non autosufficienza.

Chi può accedere al Fondo

Possono accedere al fondo e richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata, per un periodo complessivo non superiore ai 18 mesi, coloro che sono stati vittima dei seguenti eventi:

  • Condizione di non autosufficienza o di grave handicap;
  • Morte;
  • Sospensione dal lavoro per non meno di 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • Perdita del posto di lavoro con contratto a tempo determinato/indeterminato o con rapporto lavorativo disciplinato dall’articolo 409 del cpc;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per non meno di 30 giorni lavorativi di fila, con una riduzione dell’orario complessivo non inferiore al 20%

Per gli ultimi due eventi citati (sospensione lavoro e riduzione orario), la durata massima della sospensione delle rate è proporzionata a quella del provvedimento di sospensione o di riduzione dell’orario lavorativo.

In particolare, hai diritto ad una sospensione di 6 mesi sei stato sospeso o ti è stato ridotto l’orario lavorativo per un periodo compreso tra 30 giorni e 150 giorni di lavoro consecutivi.

Puoi ottenere una sospensione di 12 mesi se hai subito una sospensione del lavoro o riduzione dell’orario per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni lavorativi di fila.

La sospensione delle rate del mutuo per 18 mesi è consentita a chi è stato vittima di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per un arco di tempo superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Chi richiede la sospensione deve avere un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo del mutuo non deve essere superiore a € 250.000,00. Inoltre, l’immobile oggetto del contratto di mutuo non deve essere di lusso e deve essere adibito ad abitazione principale.

Per accedere al Fondo, il reddito ISEE dell’intestatario del finanziamento non deve superare € 30.000,00. L’importo del mutuo, inoltre, non può essere superiore a € 250.000,00. Nel momento in cui si effettua la richiesta, è necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno.

Non può richiedere il Fondo chi ha accumulato ritardi nel pagamento delle rate per un lasso di tempo superiore ai 90 giorni così come chi ha subito l’avvio di una procedura esecutiva sull’immobile in questione.

Cosa è cambiato dopo la diffusione del Covid-19

La Legge 27 del 24 aprile 2020 ha consentito, per un periodo complessivo di nove mesi, a partire dal 17 marzo 2020, l’accesso al Fondo e, dunque, ai provvedimenti di sospensione anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti. L’accesso, però, è vincolato alla presenza di specifici requisiti.

In particolare, può ottenere la sospensione chi ha subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente l’invio della domanda un calo del fatturato maggiore del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Possono richiedere la sospensione anche coloro che hanno un reddito ISEE superiore ai 30.000 euro e con un mutuo d’importo superiore ai 400.000 euro.

In base a quanto stabilito dal Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, anche chi ha sottoscritto un mutuo da meno di un anno può accedere all’agevolazione.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata alla banca erogatrice del mutuo. Per farlo bisognerà utilizzare il modulo disponibile sul sito di Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Entro un massimo di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della banca al titolare del mutuo di accettazione della richiesta, la sospensione diventa valida a tutti gli effetti.

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